Con redditi uguali niente mantenimento per i figli.
Quando le disponibilità economiche dei genitori si equivalgono, non c’è assegno perequativo in favore dei figli, collocati da uno dei genitori.
Se, nonostante la separazione, i redditi dei due ex coniugi sono sostanzialmente uguali, colui presso il quale vengono collocati i figli non può accampare pretese sul mantenimento. In altre parole, in caso di guadagni quasi identici, non spetta l’assegno mensile. Resta salvo, tuttavia, l’obbligo dell’altro coniuge di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per i figli.
È questa l’interpretazione del Tribunale di Roma espressa con un recente decreto .
La vicenda
In tale calcolo, il giudice ha tenuto conto del fatto che entrambi i coniugi percepivano circa 2000 euro al mese su cui incideva la rata del mutuo. Ma mentre a lei era stata assegnata la casa familiare dove vivere insieme ai bambini, per lui si aprivano le difficoltà economiche derivanti dalla necessità di provvedere a un nuovo alloggio per sé stesso. Valutate, dunque, le due rispettive esigenze e la maggiore utilità, in termini economici e pratici, per la donna, derivante dalla disponibilità del tetto coniugale (di proprietà dell’ex), l’uomo è stato esonerato dal versare l’assegno.
Necessaria la proporzione tra spese e redditi
Giustamente il tribunale capitolino ricorda che il mantenimento “periodico” va disposto solo ove il giudice lo ritenga “necessario ed al fine di realizzare il principio di proporzionalità” tra i coniugi. L’assegnazione della casa, però, è già una forma di mantenimento in forma diretta. E, pertanto, se anche i redditi sono simili, proporzione vuole che non si debba corrispondere anche il mantenimento.
Resta che entrambi i genitori sono tenuti a sostenere al 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, tra loro previamente concordate.