Archivi tag: obbligo pos

Pos: obbligo o facoltà?

Nessuna sanzione per chi rifiuti di accettare il pagamento tramite carta di debito

La posizione dei tributaristi – Pos: obbligo o facoltà? Ebbene, proprio per rispondere a un simile quesito, che ha destato dubbi e incertezze un po’ in tutti gli ambiti del contesto professionale, lo scorso 20 maggio il presidente dei tributaristi italiani, Roberto Falcone, ha inviato agli iscritti Lapet una Circolare tramite la quale ha inteso far chiarezza sulla questione. In sostanza, dal prossimo 30 giugno per tutti i professionisti dovrebbe essere obbligatorio dotarsi di POS, ma sul punto ancora non v’è alcuna certezza in merito al fatto che si tratti di un vero e proprio obbligo oppure di una facoltà. In relazione a questo dubbio la posizione della Lapet è abbastanza chiara: non v’è alcun obbligo!

La richiesta di Rete Imprese Italia – Sul tema l’associazione nazionale dei tributaristi ha ricordato i numerosi appelli diffusi da Rete Imprese Italia, che ha più volte denunciato l’insostenibilità del provvedimento. Nello specifico l’associazione chiedeva alla squadra esecutiva allora in carica un rinvio dell’entrata in vigore della norma. Il punto era che risultava opportuno esaminare possibili soluzioni alternative volte a favorire la diffusione della moneta elettronica avvalendosi però di un necessario abbassamento dei costi di utilizzo, sia per le imprese che per i cittadini.

Nessun obbligo – 
Come abbiamo poc’anzi accennato, per quel che concerne la posizione dei tributaristi italiani, non pare esservi alcuna incertezza su come giudicare la disposizione, poiché la Lapet non ha inteso assumere la norma alla stregua di un obbligo. Il centro studi dell’associazione ha infatti sottolineato che la disposizione di legge praticamente non introduce nessun obbligo. Il punto è che non è prevista alcuna sanzione per quanti non si muniscano di pos o rifiutino di accettare il pagamento tramite carta di debito: nel caso in cui il professionista sia sprovvisto di pos e il cliente chieda di pagare a mezzo di carta di debito, si determinerà semplicemente la mora del creditore. “L’art. 15 del Dl 179/2012 non prevede alcun obbligo di munirsi del POS inteso quale dispositivo. La norma, infatti, obbliga solo ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Pertanto che l’accettazione debba avvenire necessariamente attraverso il dispendioso apparecchio, il cui costo grava interamente sul professionista, è una evidente forzatura interpretativa del testo normativo”, ha chiarito Falcone, che in riferimento ai costi per l’installazione e per l’utilizzo del pos ha continuato sostenendo che “un obbligo di legge che favorisce l’Amministrazione Finanziaria, non può gravare economicamente sui professionisti, né si può pensare che le società fornitrici del POS forniscano il servizio gratuitamente. Allora è necessario risalire al beneficiario della disposizione, cioè l’Amministrazione Finanziaria, la quale deve farsi carico degli oneri dell’operazione. Pertanto, in applicazione al principio di equità fiscale, basterebbe riconoscere un credito d’imposta agli utilizzatori, che potrebbe trovare copertura nelle maggiori entrate derivanti proprio dalla lotta all’evasione fiscale”.

Gli avvocati non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di POS per i pagamenti

Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato una circolare di precisazione in merito all’art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012 (c.d. decreto Sviluppo Bis) nella quale si chiarisce che gli avvocati non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di POS per i pagamenti per le prestazioni professionali.

In data 20 maggio 2014, Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato la Circolare 10-C-2014 per chiarire la disciplina dettata dall’art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, il c.d. “decreto sviluppo bis”, che prevede che “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.

Secondo il C.N.F., tale previsione, corrispondendo a chiari intendimenti di semplificazione, non stabilisce che gli avvocati debbano dotarsi di POS e nemmeno che tutti i pagamenti a loro indirizzati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dal 30 giugno 2014.

L’art. 15, comma 4, D.L. 179/2012 dispone solamente che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

Qualora l’avvocato fosse sprovvisto di POS, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall’obbligazione, non essendo prevista, oltre tutto, alcuna sanzione in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

La volontà del cliente e dell’avvocato (le parti del contratto d’opera professionale) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento, ben potendo questo essere adempiuto tramite assegno o bonifico bancario.

L’art. 15, comma 4, D.L. 179/2012 introduce, quindi, un onere e non un obbligo giuridico e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico tramite la carta di debito (definita, secondo quanto disposto dal D.M. Sviluppo economico 24 gennaio 2014, come “strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”)