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Bonus arredi a cavallo d’anno

Considerare tutte le spese di ristrutturazione

Premessa – Per il bonus mobili le spese sostenute nel 2014 soggiacciono a un doppio limite: le stesse infatti non devono superare quanto sostenuto per l’intervento di ristrutturazione, fermo restando il limite massimo di € 10.000. L’applicazione del “doppio” limite pone una questione operativa in presenza di interventi “a cavallo d’anno,” ossia nel 2013 e nel 2014, stante la mancanza di un’esplicita disposizione normativa in merito.

Spesa – La detrazione relativa alle spese per arredo è riconosciuta nella misura del 50% su un ammontare complessivo massimo di € 10.000,00 (mobili + elettrodomestici) da ripartire in dieci anni. Con le modifiche portate dalla Legge di Stabilità 2014 la detrazione in questione, oltre a essere prorogata a tutto il 2014, aveva subito un nuovo vincolo: le spese agevolate non potevano “essere superiori a quelle sostenute” (cioè pagate) per i “lavori di ristrutturazione” dei fabbricati da arredare. La nuova disposizione aveva, in sostanza, limitato le spese per gli arredi e gli elettrodomestici all’importo pagato per la ristrutturazione del fabbricato da arredare.

Eliminazione del tetto – 
Il D.L. 151/2013 (Salva Roma bis) aveva poi annullato, prima ancora che diventasse operativa, la novità introdotta dalla Legge di Stabilità. La modifica da essa apportata sarebbe, infatti, entrata in vigore dal 1° gennaio. Il D.L. 151/2013, entrato in vigore il 31 dicembre, aveva però cancellato l’ultimo tetto introdotto. Tale decreto era poi decaduto con il conseguente ritorno in vigore del requisito di spesa previsto dalla Legge di Stabilità (comma 139, lettera d, Legge 147/2013).

Cdm del 12 marzo –
 Successivamente tra i provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri del 12 marzo figurava nuovamente l’eliminazione del nuovo tetto. Il Governo quindi aveva rimediato riproponendo la norma prevista nel D.L. 151/2013 (poi decaduto). Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Legge varato dal governo è arrivato un nuovo colpo di scena: la norma che eliminava il tetto è stata fatta saltare dal Quirinale. Secondo la Presidenza della Repubblica, si tratta di una norma identica a quella già contenuta nel decreto legge Salva Roma-bis (D.L. 151/2013), decaduto. Sul tema, si ricorda che la reiterazione delle norme dei decreti legge è da molti anni vietata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (la n. 360 del 1996 la prima sentenza della Consulta).

Torna il tetto – 
Ad oggi senza un ulteriore intervento legislativo la spesa per l’acquisto degli arredi non può mai essere superiore al conto dei lavori di ristrutturazione. Ad esempio, chi ha speso 3.000 euro per rifare da zero l’impianto elettrico di casa, potrà applicare la detrazione al massimo su 3.000 euro (anziché 10.000) di fatture per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Interventi a cavallo d’anno –
 L’applicazione del predetto “doppio” limite pone una questione operativa in presenza di interventi “a cavallo d’anno,” ossia nel 2013 e nel 2014, stante la mancanza di un’esplicita disposizione normativa in merito. Con riguardo alla quota agevolabile del bonus arredo 2014 si ritiene di tenere conto delle spese di ristrutturazione relative al singolo immobile sostenute dal 26.6.2012. Di conseguenza qualora il bonus arredo sia stato interamente utilizzato nel 2013, in quanto la spesa sostenuta è risultata pari o superiore a € 10.000, nel 2014 non sarà possibile usufruire dell’agevolazione per ulteriori acquisti di mobili/elettrodomestici. Se il tetto è stato parzialmente utilizzato nel 2013, in quanto la spesa sostenuta è risultata inferiore a € 10.000, nel 2014 sarà possibile usufruire dell’agevolazione per ulteriori acquisti, tenendo comunque conto delle spese di ristrutturazione sostenute dal 26.6.2012, pertanto se queste ultime sono pari o superiori a € 10.000, le spese per arredi sostenute nel 2014 sono agevolabili nel limite massimo di € 10.000, al netto del limite utilizzato nel 2013 mentre se sono inferiori a € 10.000, le spese per arredi sostenute nel 2014 sono agevolabili nel limite massimo di detto importo, al netto del limite utilizzato nel 2013.